Capo II

Art. 44

Notifiche tra costruttore o fornitore e committente

In vigore dal 1 mag 1956
. Il costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o il periodo del collaudo. Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a vicenda e prima dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate di effettuare, sotto la direzione del tecnico indicato nell'articolo precedente, il collaudo nonché le eventuali sostituzioni o aggiunte. Sia l'accordo di cui al primo comma che le notificazioni di cui al secondo comma del presente articolo e la designazione di cui all'articolo precedente, devono risultare da documentazione scritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-44

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