Capo II
Art. 44
Notifiche tra costruttore o fornitore e committente
In vigore dal 1 mag 1956
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Il costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o il periodo del collaudo.
Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a vicenda e prima dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate di effettuare, sotto la direzione del tecnico indicato nell'articolo precedente, il collaudo nonché le eventuali sostituzioni o aggiunte.
Sia l'accordo di cui al primo comma che le notificazioni di cui al secondo comma del presente articolo e la designazione di cui all'articolo precedente, devono risultare da documentazione scritta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-44