Capo II
Art. 49
Collaudi effettuati la domenica
In vigore dal 1 mag 1956
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Le operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli articoli precedenti, devono essere eseguite fuori dell'orario di lavoro possono avvenire anche nei giorni di domenica, fermo restando il trattamento economico derivante dai contratti collettivi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-49