Titolo V
Art. 54
Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori
In vigore dal 26 apr 1995
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I costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per la inosservanza delle norme di cui agli primo, secondo e terzo comma, 50. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758.
b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per la inosservanza delle norme di cui agli primo comma, 51, 52;
c) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per la inosservanza delle norme di cui all' secondo e terzo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art. 26, comma 12, lettere a), b) e c)) che: "a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni" [...] b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"; c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-54