Titolo V
Art. 56
Contravvenzioni commesse dai preposti
In vigore dal 26 apr 1995
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I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza delle norme di cui agli quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma, 23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo comma, 25 primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758;
b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per la inosservanza delle norme di cui agli quarto comma, 26, 28 primo comma.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art. 26, comma 14, lettere a) e b)) che: "a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni" [...]; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-56