Titolo IV

Art. 51

Abrogato

Collaudo delle mole

In vigore dal 27 nov 1990
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 NOVEMBRE 1990, N. 320

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-51

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