Titolo V

Art. 57

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

In vigore dal 26 apr 1995
. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per la inosservanza delle norme di cui agli primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per la inosservanza delle norme di cui agli quarto comma, 26, 28 primo comma.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art. 26, comma 15, lettere a) e b)) che: "a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila", [...]; b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-03-19;302#art-57

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