Capo I
Art. 18
In vigore dal 2 feb 1956
Ai fini della concessione dell'assegno integrativo temporaneo di cui all' del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e della determinazione della sua misura, gli importi di lire 354.240, lire 342.240 e lire 330.240 annue stabiliti dall' della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono elevati rispettivamente a lire 408.000 lire 396.000 e lire 384.000 annue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-18