Capo I

Art. 17

In vigore dal 4 apr 1958
Gli assegni di caroviveri previsti dal primo comma dell' della legge 8 aprile 1952, n. 212, sono stabiliti nella misura unica di lire 24.000 annue lorde. Nella stessa misura di lire 24.000 annue lorde è stabilito l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa di cui al terzo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per l'assegno di caroviveri annesso alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza alla ottava, categoria, che resta invariato nella misura di lire 11.040 annue lorde. Gli assegni di caroviveri di cui ai precedenti commi sono concessi soltanto ai titolari di pensioni o assegni diretti, di importo non superiore a lire 400.000 annue lorde ed ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità di importo non superiore a lire 300.000 annue lorde. Ai titolari di pensioni o assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde e ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 324.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza, rispettivamente, fra lire 424.000 o lire 324.000 e la pensione od assegno. Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956.

Note all'articolo

  • La L. 4 marzo 1958, n. 164 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-17

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