Capo I
Art. 22
In vigore dal 2 feb 1956
Per le liquidazioni di pensioni da effettuarsi su domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. I minori non emancipati e gli interdetti sono eccettuati da questa disposizione.
È abrogato l' della legge 23 luglio 1914, n. 742.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-22