Capo II
Art. 24
In vigore dal 2 feb 1956
Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell', a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi, paghe o retribuzioni vigenti anteriormente al 1° luglio 1956, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto Ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-24