Capo II

Art. 26

In vigore dal 2 feb 1956
Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente e in parte a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o di Enti locali, relative a cessazioni dal servizio avvenute alle dipendenze dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente , le disposizioni del presente capo si applicano avendo riguardo all'intera pensione e la nuova liquidazione si effettua con le norme statali, mantenendo per la determinazione delle nuove quote la proporzione risultante dalla liquidazione originaria. La pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal precedente comma si considera a totale carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente , salvo rivalsa della nuova quota di pensione che dovrebbe far carico alle Casse pensioni o agli Enti locali con le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523. Nei casi contemplati dall' del regio decreto 31 marzo 1925, n. 486, la nuova liquidazione si effettua come se la pensione fosse interamente dovuta dallo Stato e la pensione che ne risulta si considera a totale carico dello Stato, salvo rivalsa della quota originariamente stabilita a carico dei Comuni con le norme previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523. Nella applicazione della citata legge 22 giugno 1954, n. 523, si terrà conto dell'età del pensionato al 1° luglio 1956. Gli Enti locali che avevano a proprio carico le quote di pensioni di cui al primo comma del presente articolo concedono e corrispondono direttamente agli interessati le maggiori somme eventualmente spettanti a norma dei propri regolamenti, in relazione ai servizi resi con iscrizione ai regolamenti stessi già valutati in sede di liquidazione della pensione originaria.
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