Capo II
Art. 30
In vigore dal 2 feb 1956
Ai pensionati ex dipendenti dalle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, è concessa la riliquidazione della pensione prevista dal presente capo sulla totalità del servizio prestato, in luogo dell'aumento del 40 per cento stabilito dal precedente .
Le pensioni risultanti dalla riliquidazione prevista dal comma precedente sono ripartite fra gli enti che sostengono attualmente la spesa delle singole quote, nella stessa proporzione risultante dalla liquidazione originaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-30