Capo II
Art. 32
In vigore dal 2 feb 1956
L'assegno mensile di cui all', ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato tenendo conto delle seguenti competenze:
stipendio o paga in vigore dal 1° luglio 1956, ridotto del 10 per cento;
quote di aggiunta di famiglia;
indennità militare nelle misure vigenti al 30 giugno 1956;
assegno personale di sede, per coloro che al 30 giugno 1955 risiedevano in Comune avente una popolazione superiore ai 700.000 abitanti.
Nella riliquidazione suddetta non va considerata la soppressa indennità di caropane.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-32