Capo II
Art. 28
In vigore dal 14 apr 1968
Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni indicati nell' della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell' della legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono aumentati del 40 per cento.
Per le categorie elencate nel precedente articolo, il suddetto aumento del 40 per cento va calcolato sulla pensione od assegno risultante dopo l'applicazione della maggiorazione del 50 per cento prevista dall'articolo medesimo.
Per le pensioni, quote di pensioni ed assegni di cui al primo comma non si fa luogo alla riliquidazione prevista dal presente capo.
Note all'articolo
- La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, gia' liquidati o da liquidarsi ai sensi del detto decreto, sono aumentati nella misura dei sei per cento con effetto dal 1 luglio 1957 e di un ulteriore sei per cento, da applicarsi sull'importo risultante dopo il primo aumento, con effetto dal 1 luglio 1958."
- La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con effetto dal 1 marzo 1968, in ragione del 65 per cento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-28