Capo II
Art. 31
In vigore dal 2 feb 1956
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, liquidati o da liquidarsi, con una decorrenza anteriore al 1° luglio 1956, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza spettante al 30 giugno 1956, e quello corrispondente risultante dopo l'applicazione del presente decreto. Nel raffronto fra i due trattamenti non si considera l'assegno personale di cui all' della legge 8 aprile 1952, n. 212.
Qualora al 30 giugno 1956 il pagamento dell'assegno di caroviveri e dell'assegno integrativo temporaneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, risulti sospeso in dipendenza della prestazione di opera retribuita da parte del titolare, l'assegno personale di cui al precedente comma è determinato senza tener conto dei predetti assegni ma deve essere rideterminato considerando anche gli assegni stessi allorchè abbia termine la prestazione di opera retribuita.
L'assegno personale di cui al primo comma è esente da ogni ritenuta assistenziale ed erariale, compresa quella per imposta di bollo, e su di esso non si applica il contributo a favore dell'E.N.P.A.S. per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall' della legge 30 ottobre 1953, n. 841.
Il suddetto assegno personale non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-31