Capo I

Art. 2

In vigore dal 11 ago 1956
Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione. Agli effetti della applicazione al personale in attività di servizio della ritenuta in conto entrate Tesoro, o altra analoga, nonché dei contributi di riscatto, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento. Parimenti, ai fini dell'applicazione della suddetta ritenuta sulla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio, ai sensi del secondo comma dell' della legge 26 novembre 1953, n. 876, detta tredicesima mensilità si computa in ragione dell'ottanta per cento. La ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica anche sull'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità spettanti ai sergenti maggiori, e gradi corrispondenti, in servizio permanente o vincolati a rafferma, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed ai brigadieri vincolati a rafferma dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e Forestale dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 7) che "Dal 19 luglio 1957, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, continua, fino a nuova disposizione, ad avere applicazione soltanto per quanto riguarda il secondo, terzo e quarto comma."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-2

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