Capo III
Art. 35
In vigore dal 10 feb 1963
Le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gravanti sui Comuni, sulle Province, sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e sugli altri Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731, al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69, ed alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, sono assunte nel debito vitalizio dello Stato a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
La spesa relativa grava sul bilancio dei Ministeri ai quali era affidata la vigilanza o la tutela degli Enti che ebbero originariamente a liquidare le pensioni. Nei casi in cui la competenza di un'Amministrazione centrale non risulti ben definita, tale spesa grava sul bilani, del Ministero del Tesoro.
Detti Ministeri debbono provvedere alle necessarie operazioni per la definitiva assunzione in carico delle predette pensioni. In tale sede non si farà più luogo alla, riduzione prevista dall' del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69.
I dipendenti degli Enti sopra indicati, o loro aventi causa, che non ottennero, pur avendone maturato il diritto, la liquidazione della pensione dall'Ente di provenienza possono farne richiesta alle Amministrazioni centrali indicate nel secondo comma del presente articolo, le quali provvedono alla concessione della pensione spettante con l'osservanza dell'ordinamento vigente presso l'Ente di appartenenza, ovvero, qualora ciò non sia possibile, con le norme previste per la liquidazione delle pensioni agli impiegati civili statali.3a
Note all'articolo
- La L. 31 dicembre 1962, n. 1841 ha disposto (con l'art. 1 comma 1 lettera b)) che "Sono aumentate in ragione del 10 per cento: b) le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi, gia' gravanti sugli Enti locali e sugli Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranita' di altri Stati, assunti nel debito vitalizio dello Stato ai sensi degli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20;"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-35