Capo III

Art. 40

In vigore dal 2 feb 1956
Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1956. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 77. - CARLOMAGNO
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