Capo I

Art. 23

In vigore dal 2 feb 1956
L'ultimo comma dell'art. 48 e l'art. 86 del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, sono abrogati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo