Capo I

Art. 15

In vigore dal 11 ago 1956
Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il Fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono commisurate, fino a nuova disposizione, in una somma uguale ad un decimo dell'80 per cento dello stipendio, nonché ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono commisurate in una somma uguale ad un decimo dello stipendio, nonché ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio. Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."

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