Capo I
Art. 11
In vigore dal 2 feb 1956
Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualità di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-11