Capo I

Art. 9

In vigore dal 2 feb 1956
Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente per la pensione degli impiegati civili. È abrogato il secondo comma dell' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-9

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