Capo I
Art. 9
9 / 40In vigore dal 2 feb 1956
Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente per la pensione degli impiegati civili.
È abrogato il secondo comma dell' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-9