Capo I

Art. 13

In vigore dal 2 feb 1956
Il servizio prestato in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati statali, che ottengano la nomina a posto di ruolo a partire dal 1° luglio 1956 in poi, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera effettiva durata, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle vigenti norme per il riscatto dei servizi resi in qualità di impiegato civile non di ruolo. Per i servizi riscattati ai sensi del precedente comma si applicano gli ultimi due commi dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Nulla è innovato, anche per quanto concerne la misura della ritenuta in conto entrate del Tesoro, alle norme sul riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio reso in qualità di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati che abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1956.
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