Capo I

Art. 16

In vigore dal 11 ago 1956
L'importo massimo delle pensioni ordinarie previsto dall', ultimo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall', ultimo comma, del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, modificato dal secondo comma dell' della legge 29 aprile 1949, n. 221, è stabilito in misura pari all'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione. Ai fini della determinazione del massimo di cui al precedente comma non si computano le competenze accessorie previste dal precedente articolo.

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-16

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