Art. 11
Capo I

Art. 11

11 / 40
In vigore dal 2 feb 1956
Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualità di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;20#art-11