Art. 6

In vigore dal 28 ott 1955
Il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza istruttoria, impugnata ai termini dell'art. 387 del codice di procedura penale, per essersi verificata una delle nullità indicate nell'art. 185 dello stesso codice, procede direttamente a norma dell'art. 189 del codice predetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-6

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