Art. 11
In vigore dal 29 ago 1982
Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-bis o dell'articolo 263-quater dello stesso codice, la cassazione annulla l'ordine o il mandato di cattura o di arresto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-11