Art. 16

In vigore dal 28 ott 1955
Il richiamo all'art. 382 del codice di procedura penale, contenuto negli articoli 421 e 482 dello stesso codice, vale anche per quanto concerne la facoltà di impugnazione concessa al querelante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-16

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