Art. 18
In vigore dal 28 ott 1955
Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice di procedura penale il richiamo s'intende fatto alle corrispondenti disposizioni modificate dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-18