Art. 14

In vigore dal 28 ott 1955
Nella prima parte dell'art. 187 del codice di procedura penale alle parole "salvo quanto è disposto nella prima parte dell'art. 522" sono sostituite le parole "salvo quanto è disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-14

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