Art. 17
In vigore dal 28 ott 1955
Nel capoverso dell'art. 465 del codice di procedura penale alle parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto" sono sostituite le parole "salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-17