Art. 7
In vigore dal 28 ott 1955
Se il giudice di primo grado dichiara la nullità di atti diversi dalla sentenza di rinvio a giudizio, incorsa nella istruzione, provvede direttamente ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura penale
Se la nullità di tali atti è dichiarata nel giudizio di appello o in quello di cassazione, si provvede rispettivamente ai sensi del primo capoverso dell'art. 522 e del n. 6° dell'art. 543 del codice di procedura penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-7