Art. 4

In vigore dal 28 ott 1955
Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda nè abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina. Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio nè ha indicato un sostituto, l'autorità giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale. — Testo vigente | Portale Normativo