Art. 1
In vigore dal 28 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso la corte di appello per ogni capoluogo di corte d'appello, di tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispettivamente di pubblica sicurezza dei carabinieri e della guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria.
Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti.
Le comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere altresì fatte al procuratore della Repubblica per i servizi di polizia giudiziaria istituiti nella sede del tribunale e in quelle delle preture dipendenti nonché al pretore per i servizi istituiti nella sede della pretura.
Salvo il disposto degli , ogni variazione relativa ai suddetti ufficiali e agenti deve essere comunicata dall'amministrazione competente al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e al pretore, in conformità delle disposizioni precedenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-1