Art. 5

In vigore dal 28 ott 1955
Se un'eccezione è dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore può; in ogni caso, concedere nuovamente la parola al pubblico ministero se ha già pronunciato le sue requisitorie, salva alla difesa la facoltà di replicare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-5

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