Art. 3

In vigore dal 28 ott 1955
Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all', è richiesto per iscritto dalle amministrazioni dalle quali gli ufficiali e gli agenti dipendono. Dette richieste sono trasmesse al procuratore generale, il quale, nel più breve tempo possibile, esprime il proprio parere. Il parere negativo è motivato ed è comunicato, entro quindici giorni, a cura della segreteria della procura generale, anche all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-3

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