Art. 2

In vigore dal 28 ott 1955
Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria de dirigenti indicati nel precedente articolo, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono chiedere per iscritto il consenso del procuratore generale. Questi, nel più breve tempo possibile, lo concede o lo nega per iscritto. Il diniego è motivato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-10-25;932#art-2

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