Art. 5
In vigore dal 28 ago 1955
La provenienza dei formaggi che godono del riconoscimento della loro "denominazione d'origine", egli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta la denominazione debbono risultare da apposite marcature o da altri contrassegni specifici, apposti sulle forme o sugli involucri secondo le norme che saranno all'uopo fissate nel procedimento di riconoscimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-5