Art. 1
In vigore dal 28 ago 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni degli della suddetta legge n. 125;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Chi intenda promuovere il riconoscimento ai sensi dell' della legge 10 aprile 1954, n. 125, di denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, deve avanzare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegando, in triplice copia, la seguente documentazione:
1) relazione illustrativa comprovante l'uso leale e costante della denominazione di origine per indicare il formaggio oggetto della domanda, unendovi tutti i documenti storici che possano confermare quanto convenuto nella relazione stessa;
2) per le sole "denominazioni d'origine", la precisazione della zona geografica entro la quale avviene la produzione del formaggio;
3) una descrizione dei processi seguiti per la fabbricazione del formaggio, indicando, tra l'altro, la specie o le specie animali da cui provicne il latte impiegato, le eventuali aggiunte di sostanze aromatiche od altre e la durata media della stagionatura;
4) descrizione dei caratteri organolettici del formaggio e delle sue caratteristiche interne ed esterne, precisando:
a) tipo del formaggio: (da grattugia, da tavola o da spalmare);
b) forma, dimensioni e peso;
c) confezione esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento);
d) spessore della crosta, colore e struttura della pasta, eventuale occhiatura;
e) aroma e sapore;
f) percentuale minima di grasso sulla sostanza secca.
Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall'interessato al Ministero dell'industria e del commercio.
Le domande di riconoscimento debbono essere presentate in ciascuno dei quinquenni previsti dall', ultimo comma, della legge, almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-1