Art. 2

In vigore dal 28 ago 1955
Le domande di cui all', con le relative documentazioni, sono trasmesse, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al Comitato nazionale di cui all' della legge per il prescritto parere, che deve essere comunque espresso nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, per consentire, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento della denominazione in occasione della prossima revisione degli elenchi da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-2

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