Art. 7
In vigore dal 28 ago 1955
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale previsto dall' della legge, può revocare l'incarico di vigilanza affidato ai Consorzi volontari qualora motivi di pubblico interesse lo richiedano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-7