Art. 3

In vigore dal 28 ago 1955
La convocazione del Comitato, nazionale spetta al presidente o al funzionario di nomina governativa designato dal presidente stesso a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La convocazione del Comitato può anche avvenire su richiesta di una delle Amministrazioni statali interessate, oppure quando è domanda da tre componenti del Comitato stesso. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-3

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