Art. 4

In vigore dal 28 ago 1955
Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a termini dell'ultimo, comma dell' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo