Art. 4
4 / 10In vigore dal 28 ago 1955
Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a termini dell'ultimo, comma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-4