Art. 8
In vigore dal 28 ago 1955
Per gli adempimenti di cui all'art. 14 della legge, modificato dall' della legge 5 gennaio 1955, n. 5, le Amministrazioni autorizzate a disporre il prelevamento dei campioni possono avvalersi anche dell'opera delle associazioni ed enti previsti dall'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-8