Art. 10
Disposizioni transitorie.
In vigore dal 28 ago 1955
Per la prima applicazione della legge, le domande per il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche, formulate con l'osservanza delle norme contenute nell' del presente regolamento, debbono pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso, salve restando le domande già presentate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - MORO - GAVA - ANDREOTTI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-10