Art. 8

In vigore dal 31 mag 1955
Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo è presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo