Art. 5
In vigore dal 31 mag 1955
Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa.
In caso di sua assenza ed impedimento è sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.
Il presidente ha facoltà di proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-5