Art. 2

In vigore dal 31 mag 1955
Il fondo di dotazione della Cassa è di L. 87.500.000, ed è interamente conferito dallo State mediante trasferimento del capitale di pari importo della Società per azioni, di cui all' della legge 30 giugno 1954, n. 677.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo