Art. 2
In vigore dal 31 mag 1955
Il fondo di dotazione della Cassa è di L. 87.500.000, ed è interamente conferito dallo State mediante trasferimento del capitale di pari importo della Società per azioni, di cui all' della legge 30 giugno 1954, n. 677.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-05;371#art-2